Cos’è la Medicina del Lavoro
Fu Padre Agostino Gemelli entusiasta e convinto sostenitore di una branca della medicina che affiancasse i lavoratori, a volere che nello statuto della sua Università (l’attuale policlinico Gemelli di Roma) venisse considerata una tale disciplina.
Egli vedeva in alcuni lavori usuranti una minaccia a carico delle facoltà psicofisiche di alcuni operai che ripetevano le stesse operazioni migliaia di volte al giorno e da buon ricercatore si interessò all’interazione di certe tipologie lavorative con il benessere degli addetti.
Fu il primo a porre il problema delle attitudini individuali verso determinate professioni; famosi i suoi studi sulle caratteristiche psicotecniche degli avieri.
Grazie alle considerazioni di Giuseppe Toniolo volte ad allargare le vedute sulla nuova disciplina, coinvolgendo altri aspetti e conseguenze di alcuni tipi di lavoro usuranti o pericolosi emerse la natura anche politica di determinati aspetti. Padre Gemelli morì prima che il suo progetto si concretizzasse.
La Società Nazionale di Medicina del Lavoro nacque nel 1929 ma in seguito agli eventi successivi come la guerra, la ricostruzione, il boom del lavoro femminile, gli aspetti da considerare furono tali e tanti (ivi compresa la differenza strutturale tra i sessi), che solo negli anni 70 si cominciò a delineare la Medicina del Lavoro così come la conosciamo oggi.
La MdL oggi
La MdL riguarda la diagnosi, la prevenzione e la cura delle malattie legate all’attività professionale. Un medico del lavoro deve possedere conoscenze in merito alla prolungata esposizione del lavoratore ad agenti fisici, chimici o biologici e allo stress correlato al lavoro.
L’esposizione ad agenti chimici, il contatto con acidi o basi forti, l’ingestione di questi tramite la respirazione, determinano conseguenze sull’apparato respiratorio, digerente, nervoso, che il medico del lavoro deve conoscere e prevenire.
Lo stesso dicasi per gli agenti fisici come le radiazioni ionizzanti, raggi U.V., raggi X o gamma, rumori e vibrazioni; infine il rischio biologico relativo all’esposizione a batteri, virus, prioni, funghi, parassiti ed il rischio psicosociale da stress ed attività ansiogene.
Le attività a rischio di alcune tipologie lavorative vanno individuate, protette con tutti gli strumenti disponibili e controllate con dispositivi che ne misurino l’esposizione se possibile e/o tramite controlli periodici, al fine di prevenire la malattia professionale.
La normativa italiana
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (d.l. 81/08) prevede che ogni azienda o datore di lavoro debba effettuare una valutazione del pericolo in merito all’attività del personale.
Qualora riscontrati elementi di rischio sulle postazioni lavorative, dovrà essere istituita un’apposita sorveglianza sanitaria, la cui gestione va affidata ad un medico competente nominato dall’azienda o dal datore di lavoro.
Il ruolo di medico competente va affidato ad un medico del lavoro oppure a specialisti in igiene e medicina preventiva o medici legali e delle assicurazioni, previo uno specifico corso di post specializzazione.
In ottemperanza all’art. 39 del d.l. 81/01, il datore di lavoro ha tre possibilità:
- adottare una convenzione con un istituto privato o pubblico che gli assegni un proprio medico competente;
- convenzionare un’idonea figura medica da libero professionista;
- assumere in azienda un medico competente.
Nel primo caso l’azienda può usufruire di strutture che eroghino sorveglianza sanitaria e prestazioni di sicurezza; in caso di aziende multisedi questa opzione è complicata poiché in Italia sono poche le strutture che garantiscano il servizio di MdL in Global Service.
Affidandosi ad una struttura pubblica è da tener presente che i medici che si occupano della vigilanza non possono nel contempo ricoprire il ruolo di medico competente; le due figure sono autonome e scollegate. Il SSN eroga il servizio di prevenzione attraverso l’ISPESL e le sue ASL, che a loro volta amministrano il servizio prevenzione.
Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Sul Lavoro (SPSAL) la cui sigla può variare nelle diverse Regioni è l’organismo al quale un lavoratore che ritenga di accusare sintomi collegabili alla propria attività lavorativa, deve appellarsi in caso di un non riconosciuto nesso tra malattia e rischio professionale da parte del medico competente aziendale.
La principale attività degli organismi deputati dalla ASL sono infatti rivolti alla sorveglianza verso il rispetto delle leggi sulla tutela della salute dei lavoratori da parte delle aziende, ma questi erogano anche assistenza ai datori di lavoro, formazione e informazione ai lavoratori.
Fonte delle informazioni: https://www.gdmsanita.it/medicina-del-lavoro-torino.php